Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo, designati con le seguenti modalità:

          a) uno dal Ministro degli affari esteri;

          b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          d) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          e) uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          f) uno dal Ministro della salute;

          g) due di intesa tra la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Unione

 

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delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

      2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
      3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il vicepresidente dell'Agenzia che coadiuva il presidente nell'ambito delle deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio stesso e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
      4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore o di membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
      5. I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 4.
      6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. Esso, in particolare:

          a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;

          b) delibera i programmi-Paese;

          c) delibera il bilancio di previsione annuale entro il mese di febbraio dell'anno precedente, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato avanzamento delle attività;

          d) delibera l'organizzazione interna e l'articolazione funzionale dell'Agenzia;

 

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          e) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;

          f) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

          g) delibera gli impegni di spesa;

          h) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia;

          i) nomina il direttore dell'Agenzia;

          l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore;

          m) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;

          n) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

      7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di cui al comma 6, lettere a), b) ed i), e assume tutte le altre delibere a maggioranza semplice.
      8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia mediante apposito bollettino a stampa.
      9. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione o al visto di conformità dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla presente legge.
      10. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione può essere sciolto in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.
      11. Nelle ipotesi di cui al comma 10, i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un

 

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commissario nominato con il medesimo decreto di scioglimento del consiglio.
      12. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del commissario di cui al comma 11.